giovedì 26 gennaio 2012

Aboliti gli incentivi agli impianti fotovoltaici posti in aree agricole

Sorpresina degli ultimi due giorni nel decreto liberalizzazioni. A differenza delle bozze circolate fino a lunedì scorso, il decreto legge 1/2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 19 del 24/1/2012, supplemento ordinario numero 18), prevede un'ulteriore stretta al fotovoltaico su terreno agricolo. Infatti, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge (cioè dal 24 gennaio 2012) non potranno più accedere agli incentivi in Conto Energia gli impianti fotovoltaici da realizzare in aree agricole. Ma potranno ancora usufruire degli incentivi i soli impianti fotovoltaici, che hanno incassato o per cui è stata presentata richiesta di titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012, a condizione però che gli stessi impianti entrino in esercizio entro il 23 gennaio 2013. Il testo finale del decreto legge prevede, però, un'ulteriore stretta.E cioè che la deroga di un anno sarà fruibile per i soli impianti di 1 MW di potenza installata, che non occupino più del 10% della superficie agricola del titolare dell'azienda e che siano distanti almeno 2 chilometri da altri impianti, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario. Di conseguenza, tutti gli impianti che non rispettano questi parametri saranno tagliati fuori; anche quelli che avevano già ottenuto i titoli abilitativi per la costruzione o ne avevano fatto richiesta entri il primo gennaio 2011 e che devono essere realizzati entro il 29 marzo 2012.

martedì 17 gennaio 2012

Il fotovoltaico ad inseguimento solare conviene?

Il fotovoltaico ad inseguimento solare conviene? Come il nome spiega abbondantemente, l'inseguimento solare è una tecnologia che permette di ottimizzare l'energia catturata dal Sole, in quanto i pannelli solari, in grado di muoversi secondo programmi temporizzati, si spostano, permettendo che la superficie colpita dalla luce solare sia sempre la più ampia. Lo scopo del movimento sull'asse del pannello, infatti,  è quello di tenere la superficie esposta il più possibile e per il tempo maggiore perpendicolare ai raggi del Sole che, ovviamente, più colpiscono direttamente il pannello, più aumentano l'energia prodotta. In termini di resa, si può riuscire ad ottenere fino al 30%-45% in più rispetto a un impianto fisso di eguale potenza. Seguendo il Sole con spostamenti mirati, questi impianti permettono inoltre di catturarne l'energia anche in ore tradizionalmente non favorevoli per gli impianti fissi, aumentando anche del 70%-80% la capacità produttiva in fasce orarie impossibili come quella dalle sei alle nove e dalle diciotto alle venti. Il rendimento di un pannello fotovoltaico fisso, infatti, in un ipotetico grafico ha un andamento a campana, variando dallo "0" dell'alba fino a raggiungere "100" a mezzogiorno e calare costantemente fino a tornare allo "0" del tramonto. Nel caso degli inseguitori, invece, si assottiglia il periodo in ombra, raggiungendo un picco di efficienza già due ore dopo l'alba. Picco che rimane tale fino a due ore prima del tramonto. Gli inseguitori solari, anche se in impianti adatti ad usi domestici o condominiali, per rendere al massimo hanno bisogno di alcuni accorgimenti logistici funzionali alla loro installazione. Detto che vanno posti in luoghi ben esposti al Sole, mostrano limiti evidenti solo in zone particolarmente ventose, dove pagano lo scotto di una maggiore delicatezza rispetto agli impianti fissi. Rispatto ad un impianto fotovoltaico tradizionale, optare per un inseguitore solare significa sobbarcarsi mediamente un costo maggiore del 10%-15%, cui aggiungere, per mantenere la macchina in perfetta efficienza, dei periodici interventi di manutenzione, in genere annuali. Costi aggiuntivi peraltro ancora ampiamente compensabili grazie all'incentivo del Conto Energia, che lascia ancora margine per compensare i maggiori costi fissi. Un'altra ipotesi è quella di mantenere più o menp uguali il costo di installazione, sfruttando semplicemente la maggiore resa degli impianti a inseguimento. Installandone uno di una potenza inferiore fino ad un terzo rispetto al suo omologo fisso, si riesce, in condizioni ideali, a produrre lo stesso quantitativo di energia.

lunedì 16 gennaio 2012

Affittare il tetto per l'installazione di pannelli solari può essere molto conveniente

Il quarto Conto Energia ha parzialmente penalizzato il fotovoltaico a terra, soprattutto quello realizzato sui terreni agricoli ed è per questa ragione, principalmente, che sta tornando molto in auge l'installazione di pannelli solari sui tetti. Molte aziende del settore si sono infatti buttate alla ricerca di tetti e lastrici solari adatti alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Solitamente, particolarmente ambiti risultano i tetti dei capannoni industriali, principalmente per la disponibilità di superficie che essi garantiscono. Non mancano tuttavia, anche le richieste ai privati, purché la superficie del tetto sia abbastanza grande da soddisfare le richieste energetiche del possibile locatario. Ad ogni modo, quale che sia la tipologia dell'immobile nulla cambia: l'operazione resta sempre legittima e, diciamolo subito, sicuramente vantaggiosa per il proprietario del tetto, purché si abbia l'accortezza di esaminare con attenzione tutti gli aspetti della questione. Innanzitutto, si tenga conto del fatto che le modalità mediante le quali si può ottenere il risultato di rendere disponibile, per la società installatrice, il tetto sono due: la locazione o la vendita del diritto di superficie, soluzioni entrambe valide e legittime da un punto di vista strettamente giuridico (in particolare, la legittimità della locazione di un tetto è stata da tempo acclarata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche nel caso in cui sia pattuita la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull'area locata, da rimuovere o meno alla scadenza del contratto - sentenze 2069/2004, 1451/86, 4157/99 e 596/87).

Dal punto di vista del proprietario del tetto l'una soluzione, o l'altra sono abbastanza equivalenti, l'essenziale è che, nel caso si scelga di stipulare un contratto di locazione, sia ben chiaro l'accollo al conduttore di tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del tetto (la questione non si pone nel caso di cessione del diritto di superficie, poiché con la cessione del diritto le spese seguono in automatico). Per quanto concerne la pattuizione del corrispettivo, mi sembrerebbe economicamente più conveniente fissare un canone che venga periodicamente riattualizzato, piuttosto che un corrispettivo iniziale in un'unica soluzione. Nel caso si scelga di stipulare un contratto di locazione, si dovrà poi porre particolare attenzione alle clausole che definiscono la destinazione dell'impianto al termine del contratto - se debba essere rimosso, se possa essere acquistato a prezzo agevolato dal proprietario dell'immobile - nonché a quelle che regolano l'eventuale cessione del contratto in caso di vendita dell'immobile. Infine, si tenga presente che risultano di molta più difficile realizzazione le formule di compenso sotto forma di risparmio energetico, o di cessione al proprietario del tetto di parte dell'energia prodotta mediante l'impianto installato: infatti, la vendita diretta di energia tra privati nel nostro sistema giuridico non è possibile.

mercoledì 11 gennaio 2012

Impianto fotovoltaico malfunzionante: ecco le possibili cause

Ecco, di seguito elencati, alcuni sintomi, con le relative possibili cause, che suggeriscono che nell'impianto fotovoltaico qualcosa non va.

Se la resa dell'impianto è inferiore a quella attesa probabilmente:

  • Durante la fase di progettazione potrebbero essere state erroneamente valutate le ombre, oppure l'esposizione è sbagliata, o è stata mal calcolata l'inclinazione dei moduli;
  • L'accoppiata inverter-generatore fotovoltaico potrebbe essere non adatta;
  • Potrebbero esserci delle perdite lungo i cavi;
  • Potrebbero esserci perdite dovute al mismatch, causato da errori commessi in fase di progettazione o in fase di montaggio;
  • Le stringhe potrebbero non essere state collegate correttamente;
  • Potrebbe essersi verificato un cortocircuito all'interno della scatola;
  • Potrebbero esserci disturbi lungo la rete elettrica.
Se l'inverter si surriscalda probabilmente:

  • Potrebbe non essere adeguatamente ventilato;
  • Potrebbe essere installato in un luogo dove si sporca facilmente.
Se il generatore fotovoltaico fornisce minore corrente anche in presenza di massima radiazione, oppure, con massima radiazione, la potenza massima dell'impianto risulta inferiore rispetto a quanto dovrebbe essere, probabilmente:

  • L'impianto potrebbe essere sporco oppure ombreggiato;
  • I moduli, le stringhe o i cavi potrebbero essere difettosi;
  • I morsetti potrebbero essersi allentati oppure potrebbero essere corrosi;
  • I diodi di by-pass potrebbero essere difettosi;
  • I moduli o le celle potrebbero essere danneggiati;
  • I moduli fotovoltaici potrebbero essere degradati;
  • Potrebbe essersi verificato un cortocircuito all'interno della scatola.
Se durante il giorno il contatore non indica nessuna produzione di energia, probabilmente:

  • C'è troppo buio, per esempio è una giornata cupa e grigia oppure è in arrivo un temporale;
  • Per diversi motivi, per esempio a causa di un fulmine, potrebbe essere scattato il fusibile delle stringhe;
  • Potrebbe essersi verificato un cortocircuito;
  • L'inverter potrebbe essere guasto;
  • Potrebbe essersi verificato un black-out nella rete elettrica;
  • L'inverter potrebbe aver localizzato un guasto nella rete elettrica e dunque potrebbe non permettere l'avvio dell'impianto.

sabato 7 gennaio 2012

Quando entrano in esercizio gli impianti fotovoltaici?

Quando entrano in esercizio gli impianti fotovoltaici? Il GSE ha chiarito che, per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per i quali l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta è sempre a cura dell'impresa distributrice territorialmente competente, per individuare l'entrata in esercizio, il Gestore dei Servizi Elettrici prende come riferimento la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia prodotta, sia il contatore di connessione alla rete. Tale data è riportata sul verbale di attivazione delle apparecchiature di misura, che viene rilasciato dall'impresa distributrice. Chiaramente, non tutto sempre fila liscio, e qualche eccezione ci può essere. Dunque, se in quella data dovessero presentarsi alcune anomalie tecniche (relative sia all'impianto sia alla rete) tali da non consentire il parallelo dell'impianto alla rete, questa situazione deve essere esplicitamente segnalata nel verbale. In tal caso, farà fede la data di entrata in esercizio indicata dal soggetto responsabile in sede di richiesta delle tariffe incentivanti. Si tenga conto che, se nei verbali non sono evidenziate anomalie, eventuali dichiarazioni di entrata in esercizio con data successiva a quella riportata sul verbale di attivazione dei contatori, devono essere comprovate da una dichiarazione del gestore elettrico territorialmente competente.

giovedì 5 gennaio 2012

Impianti fotovoltaici: i fabbricati rurali non pagano l'IMU

Dopo anni di contrasti giurisprudenziali, l'articolo 23, comma 1-bis, del D.L. numero 207 del 2008 è intervenuto sull'articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, che definisce l'ambito oggettivo di applicazione dell'allora ICI, oggi IMU, fornemdone un'interpretazione autentica (ovvero un'interpretazione fornita direttamente dal legislatore ed alla quale si devono attenere tutti gli operatori giuridici), in base alla quale non si considerano fabbricati, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità: insomma i fabbricati rurali non pagano l'IMU. Successivamente, ad ulteriore precisazione della questione, la Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni unite numero 18565 del 21 agosto 2009 è intervenuta ulteriormente chiarendo che deve considerarsi fabbricato rurale quello iscritto in catasto nelle categorie dedicate (A6 abitazione rurale, oppure D10 fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole). In particolare, per quanto concerne la categoria D10, precisa la Suprema Corte che la ruralità dei beni immobili strumentali all'attività agricola deriva dall'essere essi oggettivamente adibiti all'attività rurale: il contribuente che, per un fabbricato strumentale abbia ricevuto un accatastamento diverso ed intenda contestarlo dovrà pertanto fornire prova dell'effettivo utilizzo dell'immobile per un'attività che possa farsi rientrare tra quelle agricole o connesse all'attività agricola (ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile).

Per quanto riguarda l'attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche, la legge numero 81 dell'11/03/2006, ha stabilito che, se questa è effettuata da un imprenditore agricolo, costituisce attività connessa, ma ne va sempre verificata l'effettiva complemmentarietà rispetto all'attività agricola principale. In merito alla definizione di complementarietà, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 32/E del 06/07/2009, ha precisato che si ha un'attività agricola connessa purché i terreni siano di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità e siano condotti dall'imprenditore stesso, nonché siano ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti. Se poi il parco fotovoltaico produce oltre 200 KW di potenza nominale (la cui produzione si considera, per definizione, connessa all'attività agricola) la produzione eccedente può essere considerata attività connessa se sussiste uno dei seguenti requisiti:

  1. la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 19/02/2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;
  3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. 
A tutto ciò dobbiamo, però, aggiungere la posizione dell'Agenzia del Territorio alla quale, in ogni caso, è demandata la decisione in merito all'accatastamento del fabbricato destinato alla produzione di energia. In proposito dobbiamo citare la circolare del 26 settembre 2008 e la risoluzione d3 del 6 novembre 2008, con le quali l'agenzia ha precisato che gli impianti fotovoltaici, pur costruiti su terreni agricoli, ma destinati solo ai fini di produzione di energia, possono essere assimilati alle turbine delle centrali elettriche, e pertanto vanno classificati nella categoria D1.

martedì 3 gennaio 2012

Cos'è l'inquinamento indoor?

Il termine "inquinamento indoor" indica la degenerazione della qualità dell'aria fra le pareti domestiche, messa a dura prova dalla presenza di numerosi agenti inquinanti. Originati da diverse sorgenti, conseguenti alla presenza di fonti interne o esterne, alla ventilazione e alle abitudini degli occupanti, vengono arginati da una progettazione intelligente, perchè la salubrità dei materiali edili è garanzia di altrettanta salubrità nell'aria che si respira. Secondo l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fra gli agenti più pericolosi ci sono anche i campi elettromagnetici; fattore da considerare in fase di installazione di impianti fotovoltaici. I campi elettromagnetici, infatti, sono legati alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, non attribuibili al naturale fondo terrestre o a eventi naturali.

Credi che possa essere utile introdurre nelle scuole superiori una materia che si chiamerebbe "Educazione al Risparmio Energetico" al fine di informare i ragazzi in merito all'uso consapevole e responsabile anche dell'energia prodotta da fonti rinnovabili?