Tali linee guida, entrate in vigore il 3 ottobre 2010, sono destinate a disciplinare il procedimento per l'autorizzazione della costruzione ed esercizio di impianti a pannelli fotovoltaici e altre fonti rinnovabili nei prossimi anni, al fine di semplificare e rendere più veloce l'iter autorizzativo relativo alla cotruzione ed esercizio di questi tipi di impianti.
Adesso il prossimo passo spetterà alle Regioni, le quali avranno 90 giorni a partire dal 3 ottobre 2010 per adeguare le rispettive discipline di autorizzazione. Il che permetterà di disporre di un unico procedimento autorizzativo per tutto il territorio nazionale sostituendo le varie disposizioni in ambito locale che in tutti questi anni hanno creato una situazione fortemente disomogenea. Ove le regioni non recepiscano le nobità nei tempi debiti, le linee guida verranno applicate anche ai procedimenti in corso ad esclusione di quelli completi della soluzione di connessione e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti, che saranno conclusi ai sensi della precedente normativa.
Le nuove regole sono diventate applicative, in caso di mancato adeguamento delle normative regionali, a partire dallo scorso primo gennaio 2011. Le principali novità delle nuove disposizioni sono le seguenti:
- E' stata stabilita la competenza delle Regioni o delle Provincie delegate per la gestione dei procedimenti unici di autorizzazione. La durata massima dell'iter autorizzativo è stata stabilita in 180 giorni dall'avvio del procedimento, pena il risarcimento del danno causato dalla sua mancata conclusione;
- l'amministrazione competente è tenuta a convocare in conferenza di servizi tutti gli enti interessati. L'autorizzazione unica rilasciata al termine di tale iter sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituisce titolo valido a costruire e mettere in esercizio l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le opere connesse;
- l'autorizzazione unica costituisce una variante allo strumento urbanistico esistente, ove occorre, e determina le misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale, incluse quelle di carattere economico e stabilisce il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori di costruzione, decorsi i quali lo stesso provvedimento autorizzativo perde efficacia;
- al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni e le Provincie autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle stesse linee guida.