La Delibera ARG/elt 125/10 del 4 agosto 2010 dell'Autorità per l'energia ha modificato significativamente le modalità e le condizioni economiche per le connessioni alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica. In particolare, l'Autorità ha recentemente riformulato il TICA (testo integrato delle connessioni attive), introdotto con la delibera ARG/elt 99/08 e già più volte emendato.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal primo gennaio 2011, con alcune eccezioni. In particolare, alle richieste di connessione effettuate entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni precedenti alle modifiche apportate dalla delibera ARG/elt 125/10, con l'osservanza delle disposizioni transitorie dettate dalla stessa Autorità per l'energia, contenute nell'allegato B della stessa delibera.
Le nuove procedure di connessione sono state, in generale, rese più snelle, miglioranto la trasparenza e l'efficienza delle comunicazioni tra i vari soggetti coinvolti. Inoltre, sono state previste forme di garanzia per l'efficienza della rete, con riferimento alle richieste di connessione nelle aree o alle linee denominate dalla stessa delibera "a rischio".
Segnaliamo che le modalità procedurali relative alla connessione nelle aree o alle linee a rischio si rendono applicabili anche ai procedimenti di connessione in corso, inclusi i casi di preventivi già accettati. Secondo i criteri già fissati dal nuovo TICA, si considerano aree o linee elettriche a rischio quelle vicine al limite della capacità di trasporto dell'elettricità, calcolato tenendo conto dei preventivi che sono già stati accettati e delle valutazioni sugli impianti che potrebbero essere realizzati secondo la pianificazione regionale.
In base alle nuove disposizioni del TICA, in caso di presentazione di richieste di connessione in tali aree o linee critiche, il richiedente la connessione, ad esclusione dei clienti finali domestici, all'atto dell'accettazione del preventivo deve prestare al gestore di rete una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria. Il fine di questa nuova disposizione è quello di disincentivare richieste di connessione a cui non segue la concreta realizzazione dell'impianto.
Delibera ARG Elt 125-10 Del 4 Agosto 2010
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