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lunedì 4 aprile 2011
Quando il GSE può richiedere l'integrazione documentale?
Quando il GSE può richiedere l'integrazione documentale? Esiste un riferimento normativo al riguardo? La risposta è si. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010, a seguito della richiesta da parte del responsabile dell'impianto di poter usufruire delle tariffe incentivanti, il GSE, dopo aver verificato l'ammissibilità della documentazione ricevuta, provvede a comunicare al soggetto responsabile l'esito della valutazione. Nei casi più semplici il GSE comunica da subito il provvedimento conclusivo, che può avere esito positivo (riconoscimento del premio) o esito negativo (diniego del premio). Tuttavia, prima di concludere la valutazione, Il GSE può richiedere un'integrazione della documentazione. In tal caso, il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'integrazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del GSE. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della Legge 241/90. Si ricorda che la comunicazione di accoglimento della richiesta avviene sempre tramite il sistema informatico. Negli altri casi, in cui è necessario attestare la data di ricevimento, le modalità di comunicazione tra il GSE e il soggetto responsabile avvengono per il tramite di un indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella richiesta inviata o, in assenza, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.