Con la legge 27/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2012 ed entrata in vigore il 25 marzo 2012, è stato convertito in legge il D.L. 1/2012 del 24 gennaio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". In particolare, in tema di accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici ubicati a terra in aree agricole, l'articolo 65 del D.L. 1/2012 rubricato "Impianti fotovoltaici in ambito agricolo" ha introdotto alcune significative novità. Ai sensi del primo comma dell'articolo 65, gli impianti fotovoltaici ubicati a terra in area agricola non possono accedere agli incentivi statali di cui al D.L. 28/2011 (recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE").
Tale previsione non si applica:
- agli impianti realizzati su aree di proprietà del Demanio Militare;
- agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra da installare in aree classificate come agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione a condizione che: a) il titolo abilitativo edilizio sia stato ottenuto entro il 25 marzo 2012; b) gli impianti entrino in esercizio entro 180 giorni a decorrere dal 25 marzo 2012.
Gli impianti devono comunque rispettare i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 28/2011 (i.e.: fatta eccezione per gli impianti ubicati su terreni agricoli abbandonati da più di 5 anni: 1- potenza non superiore a 1 MW; 2- distanza non inferiore a 2 km per gli impianti appartenenti al medesimo proprietario e 3- limite del 10% della superficie nella disponibilità del proponente occupata dall'impianto).
L'articolo 65 del D.L. 1/2012, inoltre, fa salvo il regime transitorio di cui al comma 6 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 28/2011 a condizione che gli impianti entrino in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i.e. entro il 25 maggio 2012. (Ricordiamo che il citato comma 6 prevede che le limitazioni di cui al su richiamato comma 4 del medesimo articolo 10 del Decreto Legislativo 28/2011 non si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011, a condizione, in ogni caso, che l'impianto sia entrato in esercizio entro il 29 marzo 2012).
N.B. la normativa è in cintinuo mutamento. Qualora dovessero esserci ulteriori novità vi terremo aggiornati.