Il GSE ha recentemente chiarito che tutti i soggetti che intendono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale del 5 maggio 2011 devono presentare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo numero 159/2011, la certificazione antimafia. Tale regola generale è, però, soggetta ad alcune eccezioni. Restano esclusi dall'obbligo di produrre il certificato:
- i soggetti pubblici, ovvero una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o un'azienda privati ma vigilati dallo Stato o da un altro ente pubblico, una società o impresa in qualunque modo controllata dallo Stato o da altro ente pubblico, un soggetto concessionario di opera pubblica;
- tutti i soggetti i cui organi rappresentativi, amministrativi e di controllo siano già sottoposti per legge o regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità;
- i soggetti che esercitino attività agricola o professionale, ma non organizzata in forma di impresa, oppure attività artigianale in forma di impresa individuale, oppure ancora attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi gli incentivi riferiti ad altri impianti a fonte rinnovabile, non superi i 150.000 euro.
Per quanto riguarda, in particolare, l'ultimo punto, si tenga presente che per calcolare il valore complessivo degli incentivi cui si può aspirare si tratterà di inquadrare correttamente la tariffa incentivante cui si ha diritto (che è quella prevista dal Decreto in vigore alla data di entrata in esercizio dell'impianto), comprendendo in essa anche eventuali premi e maggiorazioni, e moltiplicarla per la producibilità annua dell'impianto (che è quella indicata nella scheda finale dell'impianto) per i venti anni di durata dell'incentivo. Il certificato antimafia è rilasciato dalla Prefettura o dalla Camera di Commercio, mentre i soggetti che non sono tenuti alla presentazione di tale certificato devono comunque produrre una dichiarazione di esenzione ai sensi del D.P.R. numero 445/2000. Un modello per la compilazione di tale dichiarazione è reperibile anche sul sito del GSE, nell'allegato 2 alle Regole Applicative del quarto conto energia. Si ricorda che, ogni volta che si verifica un cambio di identità del soggetto titolare del diritto a percepire gli incentivi, il nuovo soggetto subentrante dovrà a sua volta produrre il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva. Si tenga, infine, presente che la mancata presentazione del certificato antimafia o della dichiarazione sostitutiva comporta la non ammissione agli incentivi.