É entrato in vigore il 31 maggio 2012 l'obbligo relativo all'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo numero 28/2011, nonché dall'allegato 3 al medesimo decreto. Come è noto, questo decreto è stato emanato in attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, avente lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto del protocollo di Kyoto e degli impegni assunti con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: si tratta della cosiddetta direttiva 202020, che impone agli stati dell'unione una serie di passaggi progressivi volti ad ottenere entro il 2020 una serie di standard minimi relativamente all'utilizzo di energie rinnovabili. Tra le misure, adottate dall'Italia con il decreto legislativo 28/2011, per il raggiungimento degli obiettivi statuiti a livello comunitario, vi è appunto anche l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Tale obbligo si traduce nella necessità di prevedere, nel progetto relativo alla costruzione ex novo o alla ristrutturazione integrale di un edificio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'elettricità e l'acqua calda sanitaria, con modalità ed in percentuali specifiche, che andremo di seguito ad esaminare. In assenza di tale previsione, il progetto non potrà essere approvato dagli organi competenti con conseguente mancato rilascio del titolo edilizio (ciò significa, in pratica, che se poi si costruisce lo stesso si tratterà di costruzione del tutto abusiva).
Innanzitutto specifichiamo il campo di applicazione della norma: il progetto deve riguardare edifici di nuova costruzione, esclusi quelli rientranti nelle definizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42) e quelli specificatamente individuati come beni culturali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. Invece, per quanto concerne gli edifici da realizzarsi nelle zone A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dei lavori pubblici numero 1444/1968 (si tratta delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale), gli obblighi previsti dal decreto 28 sono ridotti del 50%.
Per quanto riguarda, invece, la definizione di edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante dobbiamo fare riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera m del medesimo decreto legislativo numero 28/2011, in base al quale può definirsi come tale, ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel decreto stesso, un "edificio che ricade in una delle seguenti categorie: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria". Circoscritto così l'ambito di applicazione, vediamo concretamente cosa prevede la norma.
Prevede, innanzitutto, l'Allegato 3 al decreto 28 che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria. In aggiunta a ciò, l'Allegato 3 prevede che la somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento debba essere a sua volta garantito da impianti alimentati ad energie rinnovabili in percentuali crescenti da qui ai prossimi anni. Ed in particolare, sarà necessario garantire: il 20% per i progetti presentati dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; il 35% per quelli presentati a partire dal 1° gennaio 2017.
Sulle modalità con cui devono essere progettati gli impianti, precisa il comma 2 dell'Allegato 3 che "gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento": il che dovrebbe sostanzialmente significare che l'energia elettrica prodotta mediante fonti rinnovabili non può essere utilizzata per il riscaldamento diretto o per riscaldare l'acqua per utilizzo sanitario.
Anche per quanto concerne l'elettricità sono poi previsti degli obblighi specifici attinenti alla necessità di installare una potenza derivante da fonti rinnovabili in percentuale crescente collegata alla metratura. In particolare sarà necessario installare 1 kW ogni 80 metri quadrati se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq dal 2017.