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venerdì 21 ottobre 2011
Niente Ici per i mini impianti fotovoltaici
Gli impianti di piccola dimensione posti su lastrici solari ad uso familiare non rientrano nell'ambito della tassazione Ici mentre per i Parchi fotovoltaici occorre distinguerli a seconda che possano qualificarsi come beni mobili o immobili. E' quanto emerge da uno studio del Consiglio nazionale del Notariato, dello scorso mese di agosto, concernente la qualificazione civilistica e fiscale degli impianti fotovoltaici. In ambito Ici la distinzione tra piccoli e grandi impianti fotovoltaici può costituire un elemento utile ai fini della qualificazione dell'impianto quale bene mobile o immobile. Lo studio distingue le centrali fotovoltaiche dagli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, in isola o connessi in rete. Secondo tale distinzione gli impianti di piccola dimensione posti su lastrici solari ad uso familiare non rientrano nell'ambito della tassazione Ici, mentre per l'insieme di generatori di grandi dimensioni in grado di produrre un'elevata quantità di energia si pone il problema della corretta qualificazione come beni mobili o immobili. Lo studio prende a base di analisi, ovviamente, l'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 504/92 il quale enuncia a titolo di presupposto essenziale ai fini della tassazione Ici, il possesso dei fabbricati. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. L'analisi del Notariato fa notare che la nozione catastale di immobile suscettibile di attribuzione di rendita è più ampia di quella di fabbricato ricomprendendo in detta nozione anche le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite (articolo 4 rdl 13 aprile 1939 numero 652). Non possono essere considerati beni immobili e quindi non sono assoggettabili ad Ici quali fabbricati, i manufatti che non sono compenetrati al suolo in modo da realizzare un unico bene complesso, ma che possono essere separati senza perdere la loro funzionalità. Pertanto per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni la connessione al suolo non sembra produrre un cd. bene integrato in quanto i pannelli solari anche se incorporati al suolo possono essere smontati e riposizionati in altro luogo senza perdere la loro autronomia funzionale, non c'è quindi un'unione dell'impianto al suolo che giustifichi la qualificazione come bene immobile anziché mobile. Anche l'Agenzia delle entrate ha precisato che tra suolo e impianto non vi è la connessione e integrazione funzionale, in quanto l'impianto fotovoltaico è costituito da pannelli solari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati altrove mantenendo inalterata la loro funzionalità. Per gli impiantii fotovoltaici di grandi dimensioni l'Agenzia del Territorio (ris. n. 3 del 6/11/2008) precisa che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo sono assimilabili alle turbine delle centrali idroelettriche e che gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi unità immobiliari e qualificabili come categoria D/1 (opifici) e, nel calcolo della rendita catastale, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici e quindi essere assoggettati ad Ici. L'incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente. Il Notariato ritiene quindi necessario un coordinamento tra le diverse tesi del Territorio e delle Entrate in merito alla corretta qualificazione degli impianti fotovoltaici, e in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali si ritiene che non sempre per tali beni si verifica quell'integrazione al suolo come nel caso di centrali termoelettriche, realizzando così un bene complesso; sarà quindi probabilmente necessario verificare la grandezza e la portata degli impianti ai fini di un corretto accatastamento e tassazione ai fini Ici degli stessi.