La Regione Lombardia ha pubblicato la Delibera numero 9/3298 del 18 aprile 2012, recante il titolo "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia", con cui ha abrogato la precedente DGR 10622/2009. Con la nuova norma si definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica e per l'ottenimento degli ulteriori permessi per la costruzione di impianti da fonti rinnovabili (comunicazione di inizio lavori e procedura abilitativa semplificata). In altri termini, riproponendo il triplice sistema autorizzativo della disciplina nazionale (D.M. 10 settembre 2010 e Decreto legislativo 28/2011), in Lombardia la costruzione di impianti da fonte energetica rinnovabile deve passare necessariamente attraverso uno dei seguenti strumenti: autorizzazione unica; comunicazione di inizio lavori; procedura abilitativa semplificata. L'opzione di scelta tra uno dei sopra elencati strumenti dovrà seguire le regole normative contenute nella delibera numero 9/3298. La Regione Lombardia è stata molto dettagliata sul punto, individuando tassativamente e con puntualità per quali casi ricorrere a ciascun singolo tipo di autorizzazione. Inoltre, la Regione Lombardia ha esteso le soglie di potenza per ricorrere agli strumenti autorizzativi della PAS e della Comunicazione di inizio lavori rispetto a quanto contenuto nella disciplina nazionale, dando così attuazione alla facoltà concessa dall'articolo 6 comma 9 e comma 11 del Decreto legislativo 28/2011. Di notevole interesse è il criterio introdotto per evitare la frammentazione artificiosa di impianti fotovoltaici, al fine di escludere gli impianti dalla sottoposizione alla procedura di screening necessario per verificare se un progetto vada sottoposto o meno a valutazione di impatto ambientale (che, come noto, ai sensi del Decreto legislativo 152/2006 e della Legge Regionale di recepimento lombarda, deve avvenire nel caso di impianti con potenza superiore ad 1 MW). Secondo la Delibera numero 9/3298 in caso di nuovo impianto, oggetto di autorizzazione unica e posto a distanza inferiore o uguale a 500 metri rispetto a uno già autorizzato o esistente, si applica la somma delle potenze di picco di tali impianti. Se il valore ottenuto è maggiore della soglia di 1 MW, la nuova installazione formerà, con la precedente, un unico impianto e sarà quindi assoggettato a Iva. La distanza è misurata non tenendo conto delle eventuali separazioni quali strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua e confini amministrativi.
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