Dal primo gennaio 2013 i nuovi impianti non fotovoltaici, quindi parliamo dei nuovi impianti eolici, a biomassa, biogas e affini, potranno godere di incentivi che manderanno sostanzialmente in pensione il sistema dei certificati verdi. Vediamo di che si tratta.
Com'è noto, con due decreti ministeriali datati 6 luglio 2012 il Governo è intervenuto con misure piuttosto pesanti e significative nel settore delle energie rinnovabili. Il primo dei due decreti è dedicato al Quinto Conto Energia, in vigore dallo scorso 27 agosto basato sul meccanismo che prevede, una volta superato da 30 giorni il tetto di spesa di 6,7 miliardi, che i nuovi impianti fotovoltaici non abbiano diritto ad alcun incentivo ed il sistema incentivante si estingua. La forte crescita del fotovoltaico, infatti, ha ispirato al legislatore l'idea che il comparto sia ormai in grado di camminare sulle proprie gambe e che quindi gli incentivi possano ed anzi debbano essere diminuiti, anche per evitare che si gonfi una bolla speculativa. Ampi spazi di crescita, invece, sono ancora riconosciuti alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico: eolico, biogas, biomasse, ecc. A tali ulteriori fonti alternative il Governo ha dedicato il secondo dei decreti del 6 luglio scorso, nel quale, in effetti, l'atteggiamento è stato molto più morbido che per il fotovoltaico, in particolar modo per gli impianti più piccoli. Tale decreto istituisce anche per tali fonti rinnovabili il meccanismo della tariffa incentivante omnicomprensiva, che quindi andrà progressivamente a sostituire l'attuale sistema basato sui certificati verdi: la transizione da un sistema all'altro comincia a far data dal primo gennaio 2013, data a partire dalla quale i nuovi impianti entreranno ufficialmente nel nuovo regime, mentre gli impianti ancora in fase di completamento godranno di un regime transitorio sino al 30 giugno 2013.
Nella struttura del nuovo sistema incentivante, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto, sono tre le modalità per accedere alla tariffa omnicomprensiva e si distinguono per tipologia di energia rinnovabile e per potenza:
- accedono direttamente all'incentivo (articolo 4 comma 3) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW, gli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 50 kW (soglia elevata a 250 kW per impianti con alcune caratteristiche definite nello specifico sempre nell'articolo 4 comma 3, punti i, ii, iii), gli impianti alimentati a biomassa (prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- per gli impianti, quale che sia la tipologia di fonte rinnovabile, con potenza al di sopra dei 5 MW (fatta eccezione per l'idroelettrico per cui è stato fissato un valore di 10 MW e il geotermoelettrico con 20 MW) è previsto un meccanismo di accesso alla tariffa incentivante mediante una procedura competitiva di asta al ribasso, nell'ambito del quale la graduatoria di accesso è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta;
- per tutti gli altri impianti, che non accedono direttamente alla tariffa, né partecipano al sistema delle aste è previsto che possano accedere alla tariffa incentivante solo previa iscrizione in appositi registri e sempre che nell'ambito dei registri si collochino in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, fissati dall'articolo 9 comma 4.
Il decreto stesso, nella Tabella 1 inserita nell'Allegato 1, prevede i vari coefficienti per il calcolo della tariffa incentivante valida per il 2013, mentre per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella tabella va diminuito del 2% per anno. É previsto poi un contributo fisso per le spese di istruttoria dovuto da tutti i soggetti che richiedono l'accesso alla tariffa incentivante, pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 euro, più una quota variabile da calcolare in base alla potenza dell'impianto.
Trattati particolarmente bene dal decreto soprattutto due settori: quello dell'energia prodotta mediante biomasse e biogas e quello del solare termodinamico. Per quanto riguarda il primo dei due settori si segnala che tra i principali criteri di priorità utilizzati per stilare le graduatorie di accesso alla tariffa è previsto che al primo posto si posizionano gli impianti di proprietà di aziende agricole, singole e associate, alimentate da biomasse e biogas con matrici costituite da prodotti e sottoprodotti, con potenza non superiore ai 600 kW. Per quanto concerne, invece, il solare termodinamico, l'articolo 28 del decreto è stato accolto molto positivamente dagli operatori del settore poiché prevede livelli di incentivazione ritenuti idonei a realizzare impianti e a consolidare la filiera industriale già esistente, inoltre istituisce la possibilità di modulare la necessità di accumulo termico in base alla taglia dell'impianto, riconosce la massima tariffa applicabile nelle installazioni ibridizzate con altre fonti rinnovabili, incrementa il tetto di superficie captante a 2,5 milioni di mq (oltre 250 MW), infine porta a 24 mesi il periodo per la realizzazione degli impianti dalla data nella quale verrà raggiunto il limite di superficie captante cumulativa.