Non è bonariamente sanabile l'errore compiuto sul bonifico per il pagamento delle prestazioni che darebbero diritto alla detrazione per la ristrutturazione edilizia e per le opere energetiche (detrazione del 36% e del 55%). Dal 2010 le banche e le Poste italiane operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto, nei confronti delle imprese destinatarie dei bonifici in commento. La mancata indicazione che si tratta di un bonifico a pagamento di tali interventi, o l'omessa indicazione del codice fiscale e della partita Iva dell'impresa stessa, quindi, non consente la trattenuta fiscale. Da qui l'unica possibilità per il contribuente di essere legittimato alla detrazione è quella di farsi restituire dall'imprenditore i soldi già versati, ed effettuare un nuovo bonifico, avendo cura, questa volta, di riportare tutti i dati necessari.
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