Impianto fotovoltaico con potenza nominale fino a 20 kW.
Il pagamento dell'incentivo viene effettuato con cadenza bimestrale: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata del premio. La misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete. Nel caso in cui questi ultimi tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede a erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete provvedono alla trasmissione delle misure mensili dell'energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Responsabile, con valuta ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure. Ad esempio, il calcolo del corrispettivo relativo al bimestre gennaio-febbraio avviene nel mese di Marzo e la data di pagamento è il 30 aprile. Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta riconosciuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l'ammontare bimestrale cumulato non superi i 200 euro. E' previsto l'accredito relativo al primo pagamento dell'incentivo spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, come previsto all'articolo 4 comma 1 del Decreto.
Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW.
Rispetto al caso precedente il pagamento dell'incentivo viene effettuato con cadenza mensile. La misura dell'energia prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta in fase di ammissione alla tariffa incentivante. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l'ammontare mensile cumulato non superi i 400 euro. In ogni caso, per tutti gli impianti con potenza nominale superiore ai 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo di energia elettrica presentata all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Si ricorda che, a eccezione dei casi di cessione del credito, l'intestatario del conto corrente deve coincidere con il Soggetto Responsabile del Conto Energia.
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